La valutazione rischio rumore è un aspetto fondamentale per qualsiasi azienda e sta al datore di lavoro garantire ai lavoranti le condizioni migliori per salvaguardare il loro apparato uditivo. E’ bene poi considerare che l’elevata rumorosità può comportare anche effetti extra uditivi che vanno ugualmente tenuti in considerazione. Bisogna inoltre chiarire che non è sempre semplice misurare il livello di esposizione rumore poiché ci sono attività dove questo è variabile.
La valutazione rischio rumore in cantiere edile, ad esempio, appare complessa e richiede ampie analisi: un cantiere edile può essere più o meno vasto, può richiedere l’utilizzo di martelli pneumatici, di macchine movimento terra, di attrezzature specifiche, ma non è detto che queste possano azionarsi tutte in contemporanea.
Ci sono imprese che si caratterizzano per una maggiore rumorosità all’avviamento degli impianti, oppure soltanto in determinate fasi di lavoro, così come ci sono macchinari che appaiono più rumorosi di altri e quando si attivano devono necessariamente destare maggiore attenzione per quanto concerne rumore e sicurezza sul lavoro.
La normativa sulla valutazione rischio rumore
Esiste una normativa che disciplina la materia e come tale è doveroso rispettarla, ovvero il D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008.
Sostanzialmente e in maniera molto semplificata, il testo legislativo esprime, tra gli altri, alcuni concetti basilari.
- È compito e responsabilità del datori di lavoro predisporre un ambiente di lavoro salubre, salutare e quanto più “protettivo” possibile per il personale aziendale.
- La valutazione rischio rumore deve essere eseguita ed espressa con dati certi e misurabili, inseriti nel DVR rumore (Documento valutazione rischi rumore), in base ai quali si renderà necessario prendere le dovute precauzioni a tutela delle persone operanti in loco e abitanti del vicinato.
- Rumore e sicurezza sul lavoro vanno di pari passo poiché è la stessa legislazione che ne traccia i canoni valutativi.
- La valutazione del rischio rumore deve essere eseguita in modo da indicare il livello di rumorosità media e quella di picco. L’indicazione di tali soglie sarà oggetto di analisi in merito alle disposizioni precauzionali da assumere a titolo di protezione.
- Sia ben chiaro che la normativa non dice di evitare il superamento della soglia massima tollerata e prevista, ma impone l’obbligo al datore di lavoro di predisporre le protezioni del caso al fine di limitare i danni. In sintesi: è possibile superare i valori tollerati perché ci sono lavorazioni e macchinari che necessariamente per funzionare hanno tale necessità, ma è obbligatorio far assumere al personale (e all’ambiente di lavoro) le maggiori protezione per evitare che vi siano danni uditivi e non uditivi. Ci sono misure tecniche e organizzative che il datore di lavoro dovrà assumere per ridurre il rischio di esposizione al rumore.
- I dispositivi di protezione individuali (i cosiddetti DPI) devono essere messi a disposizione dei lavoratori in modo che possano essere utilizzati ai fini di ridurre l’impatto del rumore sulla persona. Il datore di lavoro ha l’obbligo di tenerne conto solo ai fini della misurazione del rumore rispetto al valore limite. Ovviamente i DPI devono essere “omologati” e rispettare normative tecniche.
La ricerca del consulente per l’analisi e valutazione del rischio rumore
Appoggiarsi ad un consulente esterno è fondamentale per effettuare una corretta valutazione del rischio rumore. Lui conosce la materia, la tratta quotidianamente e soprattutto ha esperienza per comprendere le necessità di ciascun settore, sebbene ciascuna azienda abbia caratteristiche a sé stanti in base alla tipologia di lavorazione. La valutazione del rischio e il DVR Rumore vanno calcolati in maniera precisa e puntuale con strumenti omologati, analizzando i vari scenari che si presentano per ciascuna realtà.
In tale contesto, la società di consulenza si propone come quella figura qualificata in grado di eseguire l’analisi e valutazione del rischio rumore per le aziende di tutti i settori, grazie alla professionalità e alla competenza di personale tecnico.